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Il passaporto digitale del prodotto si applica anche all'acciaio già in magazzino?

Molte aziende con acciaio in magazzino si chiedono se in futuro tutto avrà comunque bisogno di un passaporto. Questo articolo spiega quale momento è rilevante e cosa non è ancora definito.

L'applicazione del passaporto digitale del prodotto all'acciaio già in giacenza dipende dal momento in cui tale acciaio è stato immesso sul mercato, non dal momento in cui lo vende o lo trasforma. La legislazione sui prodotti come il regolamento ESPR funziona generalmente con questo punto cardine: a partire dalla data di obbligo, l'acciaio immesso sul mercato per la prima volta deve conformarsi ai requisiti. Per l'acciaio già immesso sul mercato prima di quella data, i regolamenti comparabili di solito non prevedono un obbligo con effetto retroattivo, ma le precise disposizioni transitorie per il ferro e l'acciaio non sono ancora state pubblicate.

Ciò significa concretamente che al momento non è possibile dire con certezza se le vostre giacenze attuali rientreranno o meno in futuro nell'ambito della disciplina. L'atto delegato che lo stabilisce deve ancora essere pubblicato. Ciò che potete fare fin d'ora è identificare quale parte del vostro assortimento rientra nell'ambito di applicazione del ferro e dell'acciaio e quale ruolo svolgete in esso, in modo da non essere colti di sorpresa non appena saranno note la data e il periodo transitorio.

Perché questa domanda è già rilevante

Le aziende che acquistano materie prime o semilavorati spesso operano con giacenze che rimangono stoccate per mesi o addirittura anni prima di essere trasformate o rivendute. Un'azienda di installazione con profili di acciaio in magazzino, un commerciante con partite di lamiera, un'azienda di costruzioni con pezzi residui: in tutti questi casi è legittimo chiedersi se in futuro sarà necessario creare retroattivamente un passaporto per qualcosa che si possiede da anni. La domanda è comprensibile, ma al momento non può essere risolta con certezza, perché il regolamento stesso non è ancora stato elaborato per questo settore di prodotti.

Quale punto cardine sembra adottare il regolamento

Nel più ampio regolamento ESPR e nelle normative europee sui prodotti comparabili, viene spesso utilizzato il momento dell'"immissione sul mercato": il primo momento in cui un prodotto è messo a disposizione nel mercato europeo. Gli obblighi che entrano in vigore successivamente si applicano di regola ai prodotti immessi sul mercato dopo tale data. I prodotti già venduti o consegnati in precedenza restano in molte normative comparabili al di fuori del nuovo obbligo. Questo è uno schema generale nelle normative sui prodotti, non un dato consolidato specifico per il ferro e l'acciaio. L'atto delegato per questo settore di prodotti deve ancora confermarlo, con dati specifici ed eventualmente eccezioni proprie.

Per seguire correttamente questo schema, è utile imparare a leggere il regolamento stesso non appena il testo sarà disponibile. Chi fin d'ora vuole capire come è strutturato un tale testo e dove si trovano i concetti chiave, troverà una panoramica in knowledge base con spiegazioni per argomento.

Cosa questo potrebbe significare per le vostre giacenze

Se emerge una disposizione transitoria, è probabile che affronti separatamente due questioni: il momento in cui un prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta e il momento in cui quel prodotto viene rivenduto o trasformato. Un commerciante che rivende acciaio che era già in suo possesso prima della data di obbligo potrebbe trovarsi in una posizione diversa rispetto a un produttore che produce nuovo acciaio dopo tale data. Anche la questione se agiate come fabbricante, importatore o distributore può influire su come viene applicata una disposizione transitoria. Tale distinzione è descritta nel regolamento stesso, non in questo articolo, e può differire a seconda del ruolo nella catena.

Poiché questo può variare da azienda a azienda e da flusso di prodotto a flusso di prodotto, è utile esaminare per il vostro assortimento quale parte rientra nell'ambito di applicazione del ferro e dell'acciaio e quale no. Con poche domande mirate potrete ottenere un primo indicazione; ad esempio attraverso la scansione dei prodotti che in pochi passaggi fornisce un'indicazione.

Quello che potete già fare adesso, senza aspettare il testo definitivo

Anche se la delegata normativa non è ancora disponibile, è utile inventariare fin d'ora quali prodotti in acciaio avete in magazzino, da chi li avete ricevuti e quali dati vi sono associati: certificati, composizione, provenienza. Comunque avrete bisogno di queste informazioni non appena il pasaporto viene compilato, indipendentemente dal fatto che riguardi la preesistente o la nuova fornitura. In questo modo costruite già una base su cui potrete continuare a lavorare in seguito, invece di dovervi ricostruire tutto a posteriori.

Le domande pratiche frequenti su ambito di applicazione e momenti transitatori vengono raccolte anche separatamente, sempre con una breve spiegazione e un rimando alla fonte nel testo ufficiale non appena noto; le trovate nella sezione domande frequenti sul pasaporto del prodotto. Per chi vuole sapere come ferropas.eu compila le informazioni su questo sito e quali fonti ne sono alla base, ciò è descritto nella pagina come vengono create le informazioni su ferropas.eu.

Per la situazione del vostro specifico settore e del vostro magazzino resta consigliabile, in caso di dubbio, consultare un legale o contattare l'autorità competente di vigilanza, specialmente una volta pubblicata la delegata normativa e noti i periodi transitori.

Volete già farvi un'idea di quale parte del vostro assortimento risulterà poi rilevante? Fate la quick-scan gratuita o sfogliate gli argomenti nella banca dati di conoscenze per vedere cosa è già noto per il vostro tipo di azienda.

Questo articolo è informazione generale e non è consulenza legale.